Jobs act, via articolo 18 anche per i dipendenti pubblici. “Il governo ha mentito sapendo di mentire”
La Cassazione ha stabilito che lo Statuto dei lavoratori, comprese le successive modifiche, si applica interamente agli statali. Che dunque, se licenziati, avranno diritto al reintegro solo in casi eccezionali. Umberto Romagnoli, professore emerito di diritto del lavoro all'Università di Bologna: "E' sempre stato ovvio e neanche la riforma Madia potrà intervenire"
L‘articolo 18 cade anche per i dipendenti pubblici. Licenziabili senza possibilità di reintegrazione. Alla faccia delle rassicurazioni del governo, che aveva promesso che le novità del Jobs act si limitavano al settore privato. E ora, anche se i decreti attuativi della riforma Madia volessero metterci una pezza, ci sarebbe il rischio di incostituzionalità. A spiegare la situazione è Umberto Romagnoli, professore emerito di diritto del lavoro all’Università di Bologna, partendo da una recente sentenza della Corte di Cassazione: i giudici chiariscono che lo Statuto dei lavoratori, così come riformato dalla legge Fornero, si applica anche al pubblico impiego contrattualizzato, cioè ai dipendenti statali e locali esclusi professori, magistrati e militari.
Ma al contempo, questa sentenza spiana la strada anche alle successive modifiche apportate dalla riforma del mercato del lavoro. “E’ sempre stato ovvio che l’articolo 18 vale anche ai dipendenti pubblici – spiega il professor Romagnoli – Politicamente è una materia scottante, ma giuridicamente non c’è mai stato alcun dubbio”. La sentenza, però, parla solo della riforma dell’articolo 18 introdotta dalla legge Fornero. Il discorso vale anche per il Jobs act? “Assolutamente sì – risponde il giuslavorista – Nella riforma manca un’esclusione esplicita dei lavoratori pubblici dalla nuova disciplina dei licenziamenti. E nel silenzio della legge, l’abolizione dell’articolo 18 si applica anche agli statali”. Insomma, tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 7 marzo 2015 possono essere licenziati senza possibilità di reintegrazione.
Nessun commento:
Posta un commento